((Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione.))
- Art. 1 — Oggetto e campo di applicazione
- Art. 2 — Definizioni
- Art. 3 — Applicabilità alle sottounità
- Art. 4 — Requisiti essenziali e valutazione della conformità
- Art. 4-bis — Obblighi dei fabbricanti
- Art. 4-ter — Rappresentanti autorizzati
- Art. 4-quater — Obblighi degli importatori
- Art. 4-quinquies — Obblighi dei distributori
- Art. 4-sexies — Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
- Art. 4-septies — Identificazione degli operatori economici
- Art. 5 — Marcatura di conformità
- Art. 6 — Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
- Art. 7 — Procedure di valutazione della conformità
- Art. 8 — Documentazione tecnica
- Art. 8-bis — Dichiarazione di conformità UE
- Art. 9 — Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica
- Art. 9-bis — Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità
- Art. 9-ter — Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- Art. 9-quater — Organismi interni accreditati
- Art. 9-quinquies — Procedura di notifica
- Art. 9-sexies — Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni
- Art. 10 — Domanda di notifica
- Art. 11 — Modifiche delle notifiche
- Art. 12 — Presunzione di conformità degli strumenti di misura
- Art. 13 — Principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e regole e condizioni per l'apposizione delle stesse
- Art. 14 — Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione
- Art. 15 — Norma di rinvio
- Art. 16 — Procedure a livello nazionale per gli strumenti di misura che presentano rischi
- Art. 16-bis — Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Art. 16-ter — Strumenti di misura conformi che presentano un rischio
- Art. 17 — Non conformità formale
- Art. 18 — Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Art. 19 — Aggiornamento e controlli successivi
- Art. 20 — Sanzioni
- Art. 21 — Abrogazioni
- Art. 22 — Disposizioni transitorie
- Art. 22-bis — Esclusioni dal campo di applicazione
- Art. 23 — Disposizioni finanziarie
- Art. 24 — Entrata in vigore