((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con gli opportuni adattamenti alle sottounita' per le quali gli allegati specifici degli strumenti stabiliscono i relativi requisiti essenziali)) Le sottounita' e gli strumenti di misura possono essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate ai fini dell'accertamento della conformita'.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
