Art. 7 — Procedure di valutazione della conformità
La conformita' degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili e' effettuata applicando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformita' elencate nell'allegato specifico dello strumento. Le procedure di valutazione della conformita' sono stabilite nell'allegato II. 3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione di conformita' di cui al comma 1 sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformita', o in una lingua accettata da tale organismo
Testo vigente dal 26 maggio 2016
