Gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento di misura oggetto di tali norme o parti di esse. Gli strumenti di misura conformi a parti dei documenti normativi, il cui elenco e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici degli strumenti oggetto di tali parti di documenti normativi. Un fabbricante puo' decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento. Inoltre, per beneficiare della presunzione di conformita', il fabbricante deve applicare correttamente le soluzioni menzionate nelle pertinenti norme armonizzate o nei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte le pertinenti prove menzionate alla lettera i) dell'articolo 8, comma 3, se il corrispondente programma di prova e' stato svolto conformemente ai documenti pertinenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e se i risultati delle prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2007 al 26 maggio 2016. 177 parole tolte, 112 parole aggiunte.

tolto: Sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I ed agli allegati da MI-001 a MI-010, gliaggiunto: Gli strumenti di misura che tolto: rispettano le norme tecniche europee armonizzate ad essi relative aggiunto: sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella tolto: serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europeatolto: . Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento alle norme sopra indicate o alle eventuali norme tecniche nazionali equivalenti. Sono ritenuti altresi' aggiunto: sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati tolto: da MI-001 a MI-010, gli aggiunto: specifici dello strumento di misura oggetto di tali norme o parti di esse. Gli strumenti di misura tolto: che rispettano le parti corrispondenti aggiunto: conformi a parti dei documenti normativi tolto: e degli elenchi adottati e individuati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/22/CE. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' pubblicato il riferimento ai documenti normativi di cui al presente comma. Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elementi delle norme o dei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2, e' ritenuto conforme ai soli requisiti essenziali corrispondenti. Il fabbricante puo'aggiunto: , il cui elenco e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici degli strumenti oggetto di tali parti di documenti normativi. Un fabbricante puo' decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici tolto: da MI-001 a MI-010 e puo' avvalersi aggiunto: dello strumento. Inoltre, per beneficiare della presunzione di conformita' tolto: di cui ai commi 1, 2 e 3, previa corretta applicazione delle norme tecniche eaggiunto: , il fabbricante deve applicare correttamente le soluzioni menzionate nelle pertinenti norme armonizzate o nei documenti normativi di cui ai commi 1tolto: , 2 e 3. Le aggiunto: e 2. 4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte le pertinenti prove menzionate tolto: all'articolo aggiunto: alla lettera i) dell'articolo 8, comma 3, tolto: lettera i), sono soddisfatte se il corrispondente programma di prova e' stato svolto conformemente ai documenti tolto: di cui al presente articolo aggiunto: pertinenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e se i risultati delle prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenzialitolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22~art12 · fonte del testo

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