Art. 6 — Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
Gli strumenti di misura sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto. 2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni o eventi simili, e' consentita l'esposizione di strumenti di misura non conformi al disposto del presente decreto, purche' sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che non possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio per le funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finche' non sono resi conformi
Testo vigente dal 26 maggio 2016
