Art. 4-septies — Identificazione degli operatori economici
(( 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta:
- a)qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di misura;
- b)qualsiasi operatore economico cui hanno fornito strumenti di misura. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito strumenti di misura)).
Testo vigente dal 26 maggio 2016
