La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformita' dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:

  • a)la definizione delle caratteristiche metrologiche;
  • b)la riproducibilita' dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono ((correttamente regolati)) avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
  • c)l'integrita' dello strumento. Ai fini della valutazione e dell'((identificazione del tipo o dello strumento di misura)), la documentazione tecnica deve includere quanto segue:
  • a)una descrizione generale dello strumento;
  • b)i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche' i piani relativi a componenti, sottounita', circuiti ed altre simili parti;
  • c)le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
  • d)se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
  • e)le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;
  • f)un elenco delle norme ((armonizzate o dei documenti normativi previsti all'articolo 12, applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea));
  • g)le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate ((le norme armonizzate o i documenti normativi previsti all'articolo 12, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate));
  • h)i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
  • i)i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che ((il tipo o lo strumento)) e' conforme a:
  • 1)i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;
  • 2)le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, ((di energia termica)) nonche' dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;
  • l)gli ((certificati di esame CE del tipo o i certificati)) di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. Il fabbricante indica, ((se del caso)), i requisiti di compatibilita' con interfacce e sottounita'.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2007 al 26 maggio 2016. 13 parole tolte, 49 parole aggiunte in 8 capoversi.

b) la riproducibilita' dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono correttamente tolto: tarati aggiunto: regolati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;

c) l'integrita' dello strumento. Ai fini della valutazione e dell'identificazione tolto: dello strumento aggiunto: del tipo o dello strumento di misura, la documentazione tecnica deve includere quanto segue:

b) tolto: gli schemi aggiunto: i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche' i piani relativi a componenti, sottounita', circuiti aggiunto: ed altre simili parti;

f) un elenco delle norme aggiunto: armonizzate o dei documenti normativi previsti all'articolo tolto: 10 aggiunto: 12, applicati in tutto o in parteaggiunto: , i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme tolto: e aggiunto: armonizzate o i documenti normativi previsti all'articolo 12aggiunto: , compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate;

i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che aggiunto: il tipo o lo strumento e' conforme a:

2) le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, di tolto: calore aggiunto: energia termica nonche' dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;

l) gli tolto: attestati aggiunto: certificati di esame CE del tipo o tolto: gli attestati aggiunto: i certificati di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. Il fabbricante indica, tolto: ove possibile aggiunto: se del caso, i requisiti di compatibilita' con interfacce e sottounita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22~art8 · fonte del testo

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