La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibile la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento di misura e deve consentire di valutare la conformita' dello stesso ai requisiti fissati dal presente decreto. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per assicurare:
- a)la definizione delle caratteristiche metrologiche;
- b)la riproducibilita' dei risultati delle misure degli strumenti prodotti quando essi sono ((correttamente regolati)) avvalendosi degli opportuni mezzi previsti;
- c)l'integrita' dello strumento. Ai fini della valutazione e dell'((identificazione del tipo o dello strumento di misura)), la documentazione tecnica deve includere quanto segue:
- a)una descrizione generale dello strumento;
- b)i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche' i piani relativi a componenti, sottounita', circuiti ed altre simili parti;
- c)le procedure di fabbricazione per garantire una produzione omogenea;
- d)se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici con schemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell'informazione del software logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e il funzionamento;
- e)le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere le lettere b), c) e d), compreso il funzionamento dello strumento;
- f)un elenco delle norme ((armonizzate o dei documenti normativi previsti all'articolo 12, applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea));
- g)le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate ((le norme armonizzate o i documenti normativi previsti all'articolo 12, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate));
- h)i risultati dei calcoli di progetto, di esami;
- i)i risultati delle prove pertinenti, ove necessario, per dimostrare che ((il tipo o lo strumento)) e' conforme a:
- 1)i requisiti del presente decreto in base alle condizioni di funzionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici;
- 2)le specifiche di durata dei contatori del gas, dell'acqua, ((di energia termica)) nonche' dei contatori di liquidi diversi dall'acqua;
- l)gli ((certificati di esame CE del tipo o i certificati)) di esame CE del progetto per quanto concerne gli strumenti che contengono parti identiche a quelle del progetto. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature. Il fabbricante indica, ((se del caso)), i requisiti di compatibilita' con interfacce e sottounita'.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
