La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura metrologica supplementare. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento di misura o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura dello strumento di misura non lo consente, esse sono apposte sui documenti di accompagnamento ed eventualmente sull'imballaggio. Nel caso in cui uno strumento di misura consta di un insieme di dispositivi, che non sono sottounita' e che funzionano in modo congiunto, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento di misura prima della sua immissione sul mercato. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono seguite dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione conformemente all'allegato II. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato e' indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. 9. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, ove applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2007 al 26 maggio 2016. 127 parole tolte, 220 parole aggiunte.

La marcatura CE tolto: di cui all'articolo 5 e' costituita dalle inizialiCE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B), punto d), dell'allegato della decisione 93/465/CEE aggiunto: e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura tolto: CE non puo' essere di altezza inferiore a 5 mm. La marcatura metrologica supplementare e' costituita dalla lettera maiuscolatolto: M aggiunto: «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. tolto: La aggiunto: I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura metrologica supplementare tolto: segue immediatamente la marcatura CE. Qualora cio' sia previsto dalla procedura di valutazione della conformita', il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 segue immediatamente laaggiunto: . La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementaretolto: . Qualora aggiunto: sono apposte sullo strumento di misura o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura dello strumento di misura non lo consente, esse sono apposte sui documenti di accompagnamento ed eventualmente sull'imballaggio. Nel caso in cui uno strumento di misura tolto: consti aggiunto: consta di un insieme di dispositivi, che non tolto: siano sottounita', aggiunto: sono sottounita' e che funzionano in modo congiunto, tolto: le marcature aggiunto: la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione. tolto: Qualora uno aggiunto: La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte sullo strumento di misura tolto: sia di dimensioni troppo ridotte o sia troppo sensibile per poter recare la aggiunto: prima della sua immissione sul mercato. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, tolto: tali marcature sono apposte sull'eventuale imballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalla direttiva 2004/22/ aggiunto: se necessario, possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione. La marcatura metrologica supplementare segue immediatamente la marcatura CE. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono tolto: indelebili aggiunto: seguite dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione conformemente all'allegato II. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. Il numero d'identificazione dell'organismo notificato e' tolto: applicato in modo indelebile e non puo' essere rimosso senza essere distrutto. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmente accessibili. aggiunto: indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di eliminarlo. 9. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare e, ove applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22~art13 · fonte del testo

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