Art. 4 — Requisiti essenziali e valutazione della conformità
Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e all'allegato specifico relativo allo strumento. La conformita' dello strumento di misura ai requisiti essenziali e' valutata conformemente all'articolo 7. Le informazioni di cui all'allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti sono fornite anche in lingua italiana, ai fini dell'utilizzo corretto degli stessi strumenti.
Testo vigente dal 17 marzo 2007
