Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici ((da III a XII, di seguito «gli allegati specifici degli strumenti»)) concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva ((...)) (MI-003), i contatori di ((energia termica)) (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010). Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro ((messa a disposizione sul mercato o)) messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali. ((2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunita' elettromagnetica ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi anche agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione))

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2007 al 26 maggio 2016. 7 parole tolte, 80 parole aggiunte.

Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici aggiunto: da III a XII, di seguito «gli allegati specifici degli strumenti» concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva tolto: e trasformatori di misuraaggiunto: ... (MI-003), i contatori di tolto: calore aggiunto: energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' … i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro tolto: commercializzazione e aggiunto: messa a disposizione sul mercato o messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse … tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali. aggiunto: 2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunita' elettromagnetica ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi anche agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22~art1 · fonte del testo

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