Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2007 al 26 maggio 2016. 470 parole tolte, 415 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Con provvedimento delaggiunto: Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico tolto: sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli aggiunto: e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' tolto: di cui all'articolo 7. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri:
tolto: a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti aggiunto: e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo 9-ter. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' tolto: non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, ne' loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti impegnati in tali attivita'. I criteri di cui sopra non vietano la possibilita' di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato, a fini della valutazione della conformita';
tolto: b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di autonomia, di mancanza di conflitto di interesse nella sua partecipazione proprietaria e direzionale da qualunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od utilizzatore di strumenti di misura che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformita' da essi effettuata. La retribuzione dell'organismo, del suo direttore e del personale coinvolto non puo' essere correlata al numero dei compiti di valutazione di conformita' ed ai loro risultati aggiunto: ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
aggiunto: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita';
tolto: c) le valutazioni della conformita' sono effettuate con il piu' elevato grado di integrita' professionale e competenza tecnica in campo metrologico. L'organismo puo' subappaltare compiti specifici solo previa verifica che il subcontraente soddisfi i requisiti prescritti dal presente provvedimento. L'organismo deve conservare a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti attestanti la valutazione del subcontraente e che documentino le attivita' svolte da quest'ultimo ai sensi del presente decretoaggiunto: b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita';
tolto: d) l'organismo deve disporre del personale e degli impianti necessari ai compiti tecnici e amministrativi connessi alla valutazione della conformita'. L'organismo, inoltre, deve essere in grado di effettuare tutti i compitiaggiunto: c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' tolto: per cui e' stato notificato, ferma restando la possibilita' che i medesimi compiti siano realizzati dall'organismo per conto e sotto la responsabilita' dello stesso aggiunto: sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
tolto: e) l'imparzialita' dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. L'organismo notificato deve prefissare il compenso, forfetario e omnicomprensivo, per le procedure di valutazione di conformita' indipendentemente dai risultati e dai compiti svoltiaggiunto: d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
tolto: f) l'organismo, non pubblico, deve contrarre un'assicurazione per la responsabilita' civileaggiunto: e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
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tolto: g) il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del presente decreto, eccetto che nei confronti delaggiunto: f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 6. Il Ministero dello sviluppo economico tolto: che li ha designati. Gli organismi designati di cui al presente articolo sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione europea, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo e' stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica. aggiunto: informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, i nonche' di qualsiasi modifica delle stesse