Art. 9-quater — Organismi interni accreditati
Un organismo interno accreditato puo' essere utilizzato per svolgere attivita' di valutazione della conformita' per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2 dell'al legato II. Tale organismo costituisce una parte separata e distinta dell'impresa e non partecipa alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione degli strumenti di misura che valuta. L'organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:
- a)e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
- b)esso e il suo personale sono identificabili a livello dell'organizzazione e s'iscrivono all'interno dell'impresa di cui fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l'imparzialita' e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento;
- c)ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della progettazione, della fabbricazione, della fornitura, dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione degli strumenti di misura che valutano e non partecipano ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono;
- d)fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. 3. L'organismo interno accreditato non e' notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte o l'organismo nazionale di accreditamento fornisce informazioni sul suo accreditamento al Ministero dello sviluppo economico
Testo vigente dal 26 maggio 2016
