Un organismo interno accreditato puo' essere utilizzato per svolgere attivita' di valutazione della conformita' per l'impresa di cui fa parte ai fini dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo C2 dell'al legato II. Tale organismo costituisce una parte separata e distinta dell'impresa e non partecipa alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione degli strumenti di misura che valuta. L'organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti:

  • a)e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • b)esso e il suo personale sono identificabili a livello dell'organizzazione e s'iscrivono all'interno dell'impresa di cui fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l'imparzialita' e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento;
  • c)ne' esso ne' il suo personale sono responsabili della progettazione, della fabbricazione, della fornitura, dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione degli strumenti di misura che valutano e non partecipano ad attivita' che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrita' nelle attivita' di valutazione che svolgono;
  • d)fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di cui fa parte. 3. L'organismo interno accreditato non e' notificato agli Stati membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte o l'organismo nazionale di accreditamento fornisce informazioni sul suo accreditamento al Ministero dello sviluppo economico

Testo vigente dal 26 maggio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;22~art9quater · fonte del testo

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