[1]Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita'. della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'

[2]1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.»;
  • b)all'articolo 5, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. L'Autorita' pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;
  • c)all'articolo 12:
  • 1)al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;
  • 2)il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilita' digitale devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Se la direzione dei lavori e' affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilita' digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilita', l'idoneita' e la conformita' alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;
  • 3)il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.»;
  • 4)dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;
  • d)all'articolo 29:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.»;
  • 2)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non e' calcolato interamente per ogni componente ma e' aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed e' calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti. 2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.»;
  • e)dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Articolo 29-bis. Compenso della segreteria. 1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;
  • f)all'articolo 32:
  • 1)al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche»;
  • 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonche' quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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