Art. 93 — Modifiche all'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

All'Allegato II.18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4, comma 2, le parole: «dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 10»;
  • b)all'articolo 11, comma 3, lettera c), le parole: «a soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ad archeologi»;
  • c)all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;»;
  • d)all'articolo 16:
  • 1)al comma 1 il secondo periodo e' soppresso;
  • 2)al comma 2, le parole: «La relazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il progetto» e dopo le parole: «e' redatta da archeologi» sono inserite le seguenti: «di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110»;
  • 3)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilita', comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h) i) e l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalita' esecutive.»;
  • 4)dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Qualora, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base del PFTE, questo e' integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) prevede adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.»;
  • e)all'articolo 18, comma 1, lettera c), le parole «scheda tecnica di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «relazione di cui all'articolo 16».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art93 · fonte del testo

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