Art. 91 — Modifiche all'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

[1]All'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11, comma 5, la parola: «RID» e' sostituita dalla seguente: «SEPA»;
  • b)all'articolo 16, comma 10, le parole: «Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 9,», c)

[2]all'articolo 17, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, comma 5, lettera a), comma 6, lettere a) e c), comma 9, lettera a) e commi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.»;

  • d)all'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2), le parole: «in ciascuna delle categorie scorporabili» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di determinare la cifra di affari complessiva»;
  • e)all'articolo 24:
  • 1)al comma 5, lettera a), la parola: «autentica» e' soppressa;
  • 2)al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il consorzio di imprese artigiane, il consorzio di cooperative e il consorzio stabile puo' utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo ovvero i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A per l'intero importo, in ciascuna delle categorie scorporabili.»;
  • f)all'articolo 25, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validita' possono continuare a svolgere tali funzioni.»;
  • g)all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacita' tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art91 · fonte del testo

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