Art. 14 — Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9»;
  • b)al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell' articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalita' procedurali di cui all'allegato I.8.»;
  • c)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.»;
  • d)al comma 6:
  • 1)alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 43»;
  • 2)dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;
  • e)al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;»;
  • f)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o piu' livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui e' tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. E' nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilita' del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.»;
  • g)al comma 13:
  • 1)al primo periodo, la parola: «costo» e' sostituita dalle seguenti: «costo medio» e dopo le parole: «datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,» sono inserite le seguenti: «tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese,»;
  • 2)al secondo periodo, la parola: «costo» e' sostituita dalle seguenti: «costo medio»;
  • 3)al terzo periodo, le parole: «prezzari predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «prezzari aggiornati predisposti annualmente» e le parole: «sono autorizzati a non applicare quelli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali»;
  • h)al comma 15, il secondo periodo e' soppresso;
  • i)dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: «15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonche' delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
  • a)per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
  • b)il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara puo' essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. 15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo. 15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalita' dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art14 · fonte del testo

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