Art. 40 — Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per effettuare le attivita' di collaudo dei lavori:
- a)le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra il proprio personale o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita', competenza e professionalita'. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti;
- b)le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralita', competenza e professionalita'.»;
- b)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Tra le unita' di personale della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche e' individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessita' tecnica, la stazione appaltante puo' verificare la possibilita' di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalita' previste dal codice. Il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14. 4-ter. Il collaudatore o la commissione di collaudo, per lavori di particolare complessita', in qualsiasi momento, puo' decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa in possesso di specifiche competenze per le attivita' istruttorie e di supporto organizzativo. Il membro o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal collaudatore o dal presidente della commissione. Gli oneri della segreteria sono a carico del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo e vengono liquidati con le modalita' di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14.»;
- c)al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le stazioni appaltanti» sono inserite le seguenti: «e gli enti concedenti»;
- d)al comma 6:
- 1)alla lettera a), le parole: «e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove e' stata svolta l'attivita' di servizio» sono soppresse;
- 2)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto del collaudo o che abbiano altri motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
- 3)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio o in trattamento di quiescenza per i quali sussistono motivi di conflitto di interesse di cui all'articolo 16;»;
- e)al comma 11, secondo periodo, le parole: «Tali spese» sono sostituite dalle seguenti: «Le spese relative alle verifiche tecniche obbligatorie».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
