Art. 26 — Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, all'alinea, le parole: «e l'affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «, l'affidamento e l'esecuzione»;
- b)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;
- c)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attivita' di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attivita' nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;
- d)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4.»;
- e)il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
