Art. 12 — Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica nonche' della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini di cui al presente articolo, per le opere di competenza statale, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche puo' agire quale amministrazione procedente, previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con una pubblica amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un parere ai sensi dei commi 4 e 5.»;
- b)al comma 4, primo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
- c)al comma 5, secondo periodo, le parole: «La stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
- d)al comma 6, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
- e)al comma 7, le parole: «la stazione appaltante» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente, la stazione appaltante»;
- f)al comma 11, dopo le parole: «amministrazioni diverse» sono inserite le seguenti: «dall'amministrazione procedente,».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
