Art. 4 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
