Art. 5 — Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «gli enti concedenti» sono inserite le seguenti: «procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e»;
- b)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
