Art. 80 — Modifiche all'Allegato I.9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'Allegato I.9 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Articolo 43) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1:
- 1)al comma 1, le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti «dell'opera»;
- 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:
- a)definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attivita' amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita' ed esperienza in riferimento altresi' ai profili di responsabilita' relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3;
- b)definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;
- c)redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilita', dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. Tale atto di organizzazione e' integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita' della stazione appaltante o dell'ente concedente.»;
- 3)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.»;
- 4)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilita' di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalita' previste dal presente codice.»;
- 5)al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
- 6)al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.»;
- 7)al comma 6, la parola «utilizzo» e' sostituita dalla seguente: «adozione»;
- 8)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:
- a)i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformita' agli stessi;
- b)gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
- c)la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprieta', di accesso e di validita' del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprieta' intellettuale;
- d)le specifiche per garantire l'interoperabilita' dei sistemi informativi nel tempo.»;
- 9)al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I documenti contrattuali disciplinano le responsabilita', gli obblighi e i relativi adempimenti dell'appaltatore in merito alla gestione informativa digitale delle costruzioni.»;
- 10)al comma 10: 10.1. la lettera a) e' soppressa; 10.2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa i concorrenti presentano anche l'offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L'offerta di gestione informativa e' redatta dal candidato al momento dell'offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilita' degli attori coinvolti;»; 10.3. la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il piano di gestione informativa e' redatto dall'aggiudicatario sulla base dell'offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e puo' essere aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 17 commi 8 e 9 del codice, la stazione appaltante puo' richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;»; 10.4. alla lettera e), le parole «per rendere i dati compatibili tra loro,» sono sostituite dalla seguente: «digitale»; 10.5. alla lettera g), le parole «il modello informativo» sono sostituite dalla seguente: «i modelli informativi e le strutture di dati»; 10.6. la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale e' attribuita a questi ultimi;»; 10.7 alla lettera i), le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 43» e le parole «al modello informativo» sono sostituite dalle seguenti: «ai modelli informativi»;
- 11)il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non e' in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio e' nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformita', l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attivita' dell'organo di collaudo.»;
- 12)al comma 12: 12.1. l'alinea e' sostituito dal seguente: «12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto. In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:»; 12.2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per attuare soluzioni di cyber security nell'ambito della gestione dell'ambiente di condivisione dei dati;»; 12.3 la lettera c) e' soppressa; 12.4. la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilita' ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;»; 12.5. la lettera e) e' soppressa; 12.6. la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilita' dei modelli informativi e delle strutture di dati;»; 12.7. alla lettera h), le parole: «e di validazione» sono soppresse; 12.8. alla lettera i), le parole «varianti migliorative» sono sostituite dalla seguente: «azioni»; 12.9. la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell'avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realta' aumentata e immersiva;»; 12.10. alla lettera q), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera»; 12.11. alla lettera r), le parole «del cespite» sono sostituite dalle seguenti: «dell'opera».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
