Art. 32 — Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «regolamento di cui al sesto periodo del comma 4», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)»;
- b)al comma 11, primo periodo, le parole: «maturato nel triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti» e, al terzo periodo, le parole: «nel precedente triennio» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dieci anni».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
