Art. 17 — Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonche' della qualita' della prestazione resa, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
