Art. 88 — Modifiche all'Allegato II. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (Articolo 62)

[1]All'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3:
  • 1)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
  • 2)al comma 6, le parole «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
  • b)all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture di cui all'Allegato I.9 al codice.»;
  • c)all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.»;
  • d)l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

[3]Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione

[4]1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

  • a)rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  • b)assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
  • c)partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale. 3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture. 5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.»;
  • e)all'articolo 11:
  • 1)al comma 2: 1.1. all'alinea, le parole: «puo' valutare» sono sostituite dalla seguente: «valuta»; 1.2. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la disponibilita' ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;»; 1.3. dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
  • b-ter)l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.»;
  • 1)dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le stazioni appaltanti qualificate monitorano, a partire dal 1° gennaio 2025, con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto. Quando il tempo medio rilevato risulta superiore a centosessanta giorni, le stazioni appaltanti comunicano tempestivamente ad ANAC un piano di riorganizzazione, recante:
  • a)le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all'utilizzo degli strumenti digitali;
  • b)gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento. 4-ter. A seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, ANAC valuta, in contraddittorio con la stazione appaltante, l'efficacia delle misure proposte in relazione alla riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento e i relativi obiettivi temporali, eventualmente proponendo rimodulazioni del piano di riorganizzazione. Alla scadenza di cui al comma 4-bis, lettera b), ANAC conclude la verifica attribuendo un punteggio premiale ai sensi del comma 2, lettera b-ter) alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, di cui al comma 4-bis, entro i centoquindici giorni, sulla base di quanto previsto rispettivamente nelle Tabelle A e B. 4-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 4-bis secondo periodo o la mancata adozione delle misure proposte costituiscono gravi violazioni ai sensi dell'articolo 63, comma 11 del codice.»;
  • f)dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:

[5]«Articolo 13-bis

[6](Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)

[7]1. E' istituito presso l'ANAC un Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, presieduto da un rappresentante dell'ANAC e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti della Conferenza delle Regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Ai componenti del Tavolo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

  • a)monitora l'attivita' di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 62, comma 9 e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all'articolo 62, comma 10;
  • b)individua eventuali sfere di attivita' o di ambiti settoriali ove, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attivita' di committenza;
  • c)promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attivita' e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e della finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale;
  • d)individua le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attivita' ad elevata complessita' o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali;
  • e)individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attivita' di cui alle lettere precedenti;
  • f)assicura il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale. 3. Resta fermo il coordinamento, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei soggetti aggregatori per quanto attiene agli indirizzi di finanza pubblica.

[8]Articolo 13-ter

[9](Disposizioni transitorie)

[10]1. Le Tabelle A, B e C, come modificate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano esclusivamente ai provvedimenti di qualificazione rilasciati dall'ANAC all'esito delle istanze presentate a decorrere dalla medesima data nonche' in caso di rinnovo dei citati provvedimenti in sede di verifica biennale ai sensi dell'articolo 11. I provvedimenti di qualificazione gia' rilasciati dall'ANAC alla data di cui al primo periodo restano validi ed efficaci per il termine biennale di cui all'articolo 11. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, nelle more della presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate per l'esecuzione di lavori ovvero di servizi e forniture e dell'attribuzione del livello di qualificazione per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le stazioni appaltanti possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.»;

  • g)la Tabella A e' sostituita dalla seguente: «Tabella A - Requisiti riferiti all'articolo 4, comma 2

[11]Parte di provvedimento in formato grafico h)

[12]la Tabella B e' sostituita dalla seguente: «Tabella B - Requisiti riferiti all'articolo 6, comma 2

[13]Parte di provvedimento in formato grafico i)

[14]la Tabella C e' sostituita dalla seguente:

[15]Parte di provvedimento in formato grafico l)

[16]dopo la Tabella C sono aggiunte le seguenti: «Tabella C-bis - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di lavori

[17]Parte di provvedimento in formato grafico

[18]Tabella C-ter - Requisiti riferiti all'articolo 8, commi 2 e 3, per l'esecuzione di servizi e forniture

[19]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art88 · fonte del testo

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