Art. 83 — Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'Allegato I.13 Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui e' obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovra' applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. »;
- b)dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Articolo 2-bis. Metodi di calcolo dei punteggi economici 1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare: Se Ri< Rmed PEi= (Ri/Rmed)^a *X Se Ri> Rmed PEi= X ove: PEi= punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; Ri= ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo; Rmed= media ribassi offerti; α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; X=punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.»;
- c)alla Tabella A della Nota di lettura, al numero 5), le parole: «e' obbligatoria la metodologia BIM» sono sostituite dalle seguenti «si adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni» e le parole: "percentuale BIM)" sono sostituite dalle seguenti «percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale) ».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
