Art. 25 — Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresi', effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;
  • b)al comma 2, le parole: «le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «le gare»;
  • c)al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per ottenere la qualificazione e disciplina» sono inserite le seguenti: «gli incentivi, nonche'»;
  • d)al comma 4, le parole: «nonche' per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza»;
  • e)al comma 5, all'alinea, le parole: «del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63» sono soppresse;
  • f)al comma 6:
  • 1)alla lettera a), dopo le parole: «ricorrendo a una» sono inserite le seguenti: «stazione appaltante o»;
  • 2)alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1» sono soppresse;
  • 3)alla lettera c), le parole: «affidamenti per servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti di appalti di servizi e forniture»;
  • 4)alla lettera f), le parole: «delle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «delle lettere c) e d)»;
  • 5)alla lettera g), la parola: «affidante» e' sostituita dalla seguente: «affidataria»;
  • g)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.»;
  • h)al comma 7, l'alinea e' sostituito dal seguente: «In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:»;
  • i)al comma 9, le parole: «altra modalita' disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza» sono sostituite dalle seguenti: «apposita convenzione»;
  • l)al comma 15, le parole: «del principio di buon andamento dell'azione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «del principio del risultato»;
  • m)al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli da 146 a 152» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice»;
  • n)al comma 18, le parole: «La progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art25 · fonte del testo

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