Art. 16 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2:
- 1)al primo periodo, le parole «dai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
- 2)al terzo periodo, le parole «dai propri dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio personale»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.»;
- c)al comma 7, lettera a), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale»;
- d)al comma 8, primo periodo le parole «ai dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «al personale».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
