Art. 24 — Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, la parola: «quelle» e' soppressa e le parole: «dei suddetti operatori economici» sono soppresse;
- b)il comma 2 e' abrogato;
- c)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.»;
- d)al comma 4, il primo periodo e' soppresso;
- e)il comma 5 e' abrogato.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
