Art. 21 — Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:
- a)garantire le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b)garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformita' con l'articolo 11.»;
- b)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate.»;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita' energetica e ambientale».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
