Art. 63 — Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 216 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, e' obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresi' che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, e' preclusa l'esperibilita' dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.»;
- b)al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «L'acquisizione del parere e' obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale.»;
- c)la rubrica e' cosi' modificata: «Pareri e determinazioni obbligatorie».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
