Art. 62 — Modifiche all'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione»;
- b)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e' obbligatoria.»;
- c)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
