Art. 3 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «senza applicare le disposizioni del codice» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
