Art. 10 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le modalita' di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.»;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformita' delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonche' della sicurezza delle informazioni.»;
- c)al comma 3, dopo le parole: «rilasciata dall'AGID» sono inserite le seguenti: «alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
