E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 1 2547 8 911 13 15 Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

1

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025".

2

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto (con l'art. 13, comma 3-ter) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027".

D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41

5

Il D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 41 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 e' incrementato di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033".

D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67

4

Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 4) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025".

D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110

7

Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037".

D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192

8

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037".

9

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 6) che "Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027".

D.L. 17 giugno 2025, n. 84

11

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025".

D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192

13

Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031".

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

15

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 46.308.750 euro per l'anno 2027, di 4.331.250 euro per l'anno 2029, di 3.167.500 euro per l'anno 2031, di 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, di 8.727.666 euro per l'anno 2041 e di 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042".

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 2023

2023oggi
  1. 12 agosto 2026 — oggiin vigoreper 3 mesi
  2. 20 dicembre 2025 — 12 agosto 2026per 8 mesi
  3. 18 giugno 2025 — 20 dicembre 2025per 6 mesi
  4. 25 febbraio 2025 — 18 giugno 2025per 4 mesi
  5. 31 dicembre 2024 — 25 febbraio 2025per un mese
  6. 8 agosto 2024 — 31 dicembre 2024per 5 mesi
  7. 29 maggio 2024 — 8 agosto 2024per 2 mesi
  8. 4 aprile 2024 — 29 maggio 2024per un mese
  9. 29 febbraio 2024 — 4 aprile 2024per un mese
  10. 22 febbraio 2024 — 29 febbraio 2024per 7 giorni
  11. 28 dicembre 2023 — 22 febbraio 2024testo originarioper un mese

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 2025 al 12 agosto 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148

    Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 46.308.750 euro per l'anno 2027, di 4.331.250 euro per l'anno 2029, di 3.167.500 euro per l'anno 2031, di 8.680.000 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, di 8.727.666 euro per l'anno 2041 e di 4.627.666 euro annui a decorrere dall'anno 2042".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209~art62 · fonte del testo

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