All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-quater, e' inserito il seguente: «2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria ((,)) si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione ((del riversamento)) diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo' procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma)) si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla ((legge)) 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ((sono incrementate rispettivamente)) di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro ((per ciascuno degli anni 2023 e 2024)), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del ((bilancio dello Stato le somme)) accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Testo vigente dal 29 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2024 al 29 maggio 2024. 7 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributariaaggiunto: , si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 … Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione tolto: al aggiunto: del riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio … regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri tolto: di cui al aggiunto: derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 … riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge tolto: delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementatetolto: , rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per tolto: ciascun anno aggiunto: ciascuno degli anni 2023 e 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo … l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Statotolto: , le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39~art8 · fonte del testo

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