L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attivita' di manutenzione ordinaria poste in essere dalla societa' Ferrovie dello Stato italiane Spa e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";
  • b)al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025". All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione e' ridotta al 30 per cento". Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:
  • a)quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;
  • b)quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;
  • c)quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • d)quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • e)quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021;
  • f)quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • g)quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  • h)quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
  • 1)l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
  • 2)l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 254.022 euro;
  • 3)l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
  • 4)l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
  • 5)l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
  • 6)l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
  • 7)l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
  • 8)l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
  • 9)l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
  • 10)l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
  • 11)l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
  • 12)l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
  • 13)l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
  • 14)l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
  • 15)l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
  • i)quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • l)quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
  • m)quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, resta acquisita all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Testo vigente dal 29 maggio 2024

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