Art. 10 — Disposizioni finanziarie
Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
- a)quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a);
- b)quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Testo vigente dal 2 ottobre 2024
