Art. 19 — Disposizioni finanziarie
Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e dall'articolo 10, valutati in 10,130 milioni di euro per l'anno 2026, e in 2,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede:
- a)quanto a 8,770 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
- b)quanto a 1,360 milioni di euro per l'anno 2026, 0,340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.
Testo vigente dal 19 dicembre 2025
