Art. 34 — Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario
In attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 3), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di concorrere al recupero delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito tra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
