Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 160.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 1, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 e 20, valutati in 492.020.554 euro per l'anno 2025, 573.180.554 euro per l'anno 2026, 569.880.554 milioni di euro per l'anno 2027, 583.680.554 euro per l'anno 2028, 599.380.554 euro per l'anno 2029, 586.780.554 euro per l'anno 2030, 583.680.554 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

  • a)quanto a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
  • b)quanto a 468,11 milioni di euro per l'anno 2025, 536,77 milioni di euro per l'anno 2026, 678,77 milioni di euro per l'anno 2027, 635,77 milioni di euro per l'anno 2028, 550,37 milioni di euro per l'anno 2029, 671,97 milioni di euro per l'anno 2030, 728,77 milioni di euro per l'anno 2031, 702,87 milioni di euro per l'anno 2032, 677,27 milioni di euro per l'anno 2033, 672,57 milioni di euro per l'anno 2034, 667,87 milioni di euro per l'anno 2035, 663,17 milioni di euro per l'anno 2036 e 658,47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 478,91 milioni di euro per l'anno 2025, 557,07 milioni di euro per l'anno 2026, 730,77 milioni di euro per l'anno 2027, 708,87 milioni di euro per l'anno 2028, 659,67 milioni di euro per l'anno 2029, 807,47 milioni di euro per l'anno 2030, 874,77 milioni di euro per l'anno 2031, 842,37 milioni di euro per l'anno 2032, 811,17 milioni di euro per l'anno 2033, 805,47 milioni di euro per l'anno 2034, 799,97 milioni di euro per l'anno 2035, 794,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 788,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, 11, 12, 14 e 19;
  • c)quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2025, 20,3 milioni di euro per l'anno 2026, 52 milioni di euro per l'anno 2027, 83,1 milioni di euro per l'anno 2028, 109,3 milioni di euro per l'anno 2029, 135,5 milioni di euro per l'anno 2030, 146 milioni di euro per l'anno 2031, 139,5 milioni di euro per l'anno 2032, 133,9 milioni di euro per l'anno 2033, 132,9 milioni di euro per l'anno 2034, 132,1 milioni di euro per l'anno 2035, 131,1 milioni di euro per l'anno 2036 e 130,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 11, 12 e 13. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Testo vigente dal 16 dicembre 2024

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