Art. 61 — Disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi
Al fine di incentivare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e garantire la proporzionalita' nell'applicazione delle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi, all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita' istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne da' apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2.». Per assicurare l'immediata operativita' delle disposizioni di cui al comma 1, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se la documentazione ivi indicata e' predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso ((...)) alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza; non sono ripetibili le somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'applicazione dei commi 1 e 3 e' condizionata, in ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 1, nonche' alla tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 18 giugno 2025
