Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037 e dagli articoli 13 e 16, valutati in 37,63 milioni di euro per l'anno 2025, 71,83 milioni di euro per l'anno 2026, 131,53 milioni di euro per l'anno 2027, 191,33 milioni di euro per l'anno 2028, 270,83 milioni di euro per l'anno 2029, 350,53 milioni di euro per l'anno 2030, 191,33 milioni di euro per l'anno 2031, 236,73 milioni di euro per l'anno 2032, 282,33 milioni di euro per l'anno 2033, 122,93 milioni di euro per l'anno 2034, 142,83 milioni di euro per l'anno 2035, 162,83 milioni di euro per l'anno 2036 e 3,53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 44,58 milioni di euro per l'anno 2025, 85,08 milioni di euro per l'anno 2026, 155,78 milioni di euro per l'anno 2027, 226,58 milioni di euro per l'anno 2028, 320,88 milioni di euro per l'anno 2029, 415,18 milioni di euro per l'anno 2030, 226,58 milioni di euro per l'anno 2031, 280,48 milioni di euro per l'anno 2032, 334,38 milioni di euro per l'anno 2033, 145,68 milioni di euro per l'anno 2034, 169,28 milioni di euro per l'anno 2035, 192,88 milioni di euro per l'anno 2036 e 4,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, si provvede:

  • a)quanto a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno 2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
  • b)quanto a 0,19 milioni di euro per l'anno 2025, 0,81 milioni di euro per l'anno 2026, 2,01 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 6,92 milioni di euro per l'anno 2029, 10,96 milioni di euro per l'anno 2030, 14,62 milioni di euro per l'anno 2031, 17,39 milioni di euro per l'anno 2032, 20,86 milioni di euro per l'anno 2033, 23,7 milioni di euro per l'anno 2034, 25,47 milioni di euro per l'anno 2035, 27,57 milioni di euro per l'anno 2036 e 28,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2025, 2,07 milioni di euro per l'anno 2026, 5,2 milioni di euro per l'anno 2027, 10,43 milioni di euro per l'anno 2028, 18,2 milioni di euro per l'anno 2029, 29,07 milioni di euro per l'anno 2030, 38,97 milioni di euro per l'anno 2031, 46,45 milioni di euro per l'anno 2032, 55,95 milioni di euro per l'anno 2033, 63,79 milioni di euro per l'anno 2034, 68,69 milioni di euro per l'anno 2035, 74,59 milioni di euro per l'anno 2036 e 78,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 13;
  • c)quanto a 17,34 milioni di euro per l'anno 2034, 16,77 milioni di euro per l'anno 2035, 16,97 milioni di euro per l'anno 2036 e 39,72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 13. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6), e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Testo vigente dal 7 agosto 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110~art18 · fonte del testo

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