Art. 15 — Semplificazione del pagamento
A decorrere dal 1° gennaio 2028, all'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo le parole: «, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463» sono sostituite dalle seguenti: «al primo giorno del periodo di tassazione»;
- b)dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria e' riferita a dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato per il periodo decorrente dal mese in cui e' avvenuta la cessazione o la sospensione, al mese precedente a quello corrispondente al mese di prima immatricolazione e il relativo versamento deve essere eseguito entro il mese successivo a quello in cui e' avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta. La tassa automobilistica puo' essere corrisposta quadrimestralmente a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge. Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali e' intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente al 31 dicembre 2027, la tassa automobilistica e' corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli gia' immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.». A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 e' abrogato il decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, recante modalita' e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
