Art. 24 — Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dall'articolo 6, valutati in 1,3 milioni di euro nel 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Testo vigente dal 12 giugno 2025
