Art. 1 — Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
  • b)all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
  • c)all'articolo 54:
  • 1)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
  • 2)dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. 3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
  • d)all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
  • e)all'articolo 54-septies:
  • 1)al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «((a condizione che i pagamenti siano eseguiti)) con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, ((n. 241»));
  • 2)dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. La deducibilita' delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonche' delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente ((capo)), e' ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
  • f)all'articolo 67, comma 1:
  • 1)alla lettera c), ((alinea,)) secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
  • 2)alla lettera c-bis), ((alinea,)) primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
  • g)all'articolo 95, comma 3-bis:
  • 1)dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
  • 2)le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
  • h)all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».
  • i)all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.». ((Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene)). L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) ((,)) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) ((,)) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, ((...)) si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), ((numero 2), lettera f) e)) lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.

Testo vigente dal 2 agosto 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

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Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2025 al 2 agosto 2025. 11 parole tolte, 136 parole aggiunte in 5 capoversi.

1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tolto: se i pagamenti sonoaggiunto: a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241tolto: .»;

… lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente tolto: Capo aggiunto: capo, e' ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

1) alla lettera c), aggiunto: alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;

2) alla lettera c-bis), aggiunto: alinea, primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa'» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;

… operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.». aggiunto: Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b)aggiunto: , si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici … di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e)aggiunto: , si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al … ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, tolto: nonche' la disposizione del comma 2,aggiunto: ... si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi … decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2aggiunto: ), lettera f)tolto: , aggiunto: e lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84~art1 · fonte del testo

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