Quando il magistrato e' sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. ((Nei casi di minore gravita' il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale.)) La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato puo' farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato. La sospensione puo' essere revocata dalla Sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 4 e 5. Se e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato e' assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme gia' riscosse per assegno alimentare.

Testo vigente dal 8 novembre 2006

Corte di cassazione

12 massime che riguardano l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 12 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/2014

    Questione inammissibile
    10 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 103, 104 e 107 Cost., nella parte in cui la formulazione di tali previsioni è suscettibile di essere interpretata nel senso che l'individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del C.S.M., con rinveniente reclamabilità delle relative decisioni dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nel quesito sono coinvolte, in forma paritetica e cumulativa, due disposizioni fra loro eterogenee quanto a struttura e dinamica procedimentale. Infatti, mentre l'art. 13 (al comma 2) prevede che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del C.S.M., in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato, l'art. 22 (al comma 1, ultimo periodo) stabilisce, nell'ipotesi di sottoposizione del magistrato a procedimento penale ovvero a procedimento disciplinare per fatti incompatibili con l'esercizio delle funzioni, che nei casi di minore gravità il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla Sezione Disciplinare, in luogo della sospensione cautelare e del collocamento fuori ruolo, il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'art. 11 cod. proc. pen. A fronte delle due diverse ipotesi normative, accomunate soltanto dal profilo inerente al trasferimento provvisorio dell'incolpato, il rimettente non concentra le proprie censure né sull'una né sull'altra delle alternative, formulando dunque un quesito in forma ambigua, se non ancìpite. D'altra parte, omettendo di fornire precise indicazioni in tal senso, il giudice a quo viene meno anche all'obbligo di esauriente descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio, necessaria ai fini dello scrutinio in punto di rilevanza della questione. Inoltre, l'affermazione contenuta nell'atto di promovimento, secondo cui il dubbio di costituzionalità trarrebbe alimento non già da un difetto intrinseco delle norme censurate, ma soltanto da una possibile loro interpretazione, denota come la questione miri, nella sostanza, a sollecitare un mero avallo interpretativo rispetto alla scelta tra una pluralità di opzioni che spetta al giudice a quo effettuare, attraverso, se del caso, la sperimentazione di soluzioni che pongano la normativa coinvolta al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale. - Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni tese ad ottenere impropriamente un mero avallo interpretativo, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 21/2013 e ordinanza n. 198/2013.

    Art. 13 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 22 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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… il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare. aggiunto: Nei casi di minore gravita' il Ministro della giustizia o il Procuratore generale possono chiedere alla sezione disciplinare il trasferimento provvisorio dell'incolpato ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma diverso da quello indicato nell'articolo 11 del codice di procedura penale. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura convoca il magistrato con un …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art22 · fonte del testo

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