Compiute le indagini, il Procuratore generale formula le richieste conclusive di cui ai commi 2 e 6 e invia alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all'incolpato. Il fascicolo e' depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, che puo' prenderne visione ed estrarre copia degli atti. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione da' comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, puo' chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti. (( Il decreto di cui al comma 4 e' comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonche' al difensore di quest'ultimo, se gia' designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustizia. )) Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta e' data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, puo' richiedere copia degli atti del procedimento, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, puo' richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Sulla richiesta, si provvede nei modi previsti nei commi 4 e 5 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269)). Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza di non luogo a procedere. Se rigetta la richiesta, il Procuratore generale formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Si provvede nei modi previsti dai commi 4 e 5.

Testo vigente dal 8 novembre 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 17, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 21214/2025

    24 luglio 2025

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, non sussiste violazione del principio di correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice disciplinare, quando restino comunque immutati gli elementi essenziali dei fatti oggetto di incolpazione ovvero tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza vi sia un rapporto di continenza; quando la diversa qualificazione appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio secondo uno sviluppo interpretativo prevedibile o quando essa non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa; infine, quando sia assicurata la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.

    Art. 17 · Art. 521 c.p.p. · Art. 19 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 16 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 356/2007

    Altra decisione
    26 ottobre 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 17 e 19 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e dell'art. 2, comma 7, lettera e) , numeri 9 e 10, e lettera f) , numeri 3 e 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150, censurato, in riferimento agli artt. 101, 104, primo comma, 107, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui viene prevista la facoltà del Ministro della giustizia di partecipare all'udienza disciplinare che si svolge dinanzi alla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, alcune tra le disposizioni oggetto di censura sono state sostituite, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo .

    Art. 17 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 19 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita' · Art. 1 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa · Art. 2 Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2006 al 8 novembre 2006. 30 parole tolte, 12 parole aggiunte.

… fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonche' al difensore di tolto: questo ultimo aggiunto: quest'ultimo, se gia' designato, e, nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinaretolto: , aggiunto: o abbia richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione, al Ministro della giustiziatolto: , il quale puo' esercitare la facolta' di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato. Il Procuratore generale, nel caso in cui ritenga che si debba escludere l'addebito, … esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto. tolto: Il Ministro della giustizia puo' esercitare la facolta' di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269. Decorsi i termini di cui al comma 7, sulla richiesta di non luogo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art17 · fonte del testo

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