Art. 24 — Impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura

L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre, contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. (( La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso. ))

Testo vigente dal 8 novembre 2006

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14348/2026

    15 maggio 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione delle pronunce della Sezione Disciplinare del CSM dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si applica, ex art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, la disciplina del processo penale per quanto attiene alle forme, alle modalità ed ai termini di proposizione del ricorso; l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere nelle categorie di cui all'art. 360 c.p.c., tuttavia, non determina l'inammissibilità del ricorso quando dal complesso della motivazione sia chiaramente individuabile l'errore denunciato in sede di legittimità, dovendo il giudice individuare d'ufficio la norma giuridica che giustifica l'impugnazione, in forza sia del principio iura novit curia che del principio sovranazionale che impone al giudice di privilegiare interpretazioni degli atti processuali che consentano una decisione piena sul merito.

    Art. 24 · Art. 360 c.p.c. · Art. 606 c.p.p.

    Rassegna di maggio 2026, p. 14 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28369/2025

    27 ottobre 2025

    Il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili "motivi nuovi" di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso).

    Art. 24 · Art. 372 c.p.c. · Art. 377 c.p.c. · Art. 378 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 6 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 8701/2025

    2 aprile 2025

    Nel caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio disposta in sede disciplinare cautelare, a cui abbia successivamente fatto seguito la cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'ordine giudiziario, l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare è sospensivamente condizionato, nel prosieguo del giudizio stesso, a una decisione di comminatoria di una sanzione almeno pari alla perdita di anzianità, altrimenti prevalendo e dovendo statuirsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per contraddittorietà, la sentenza del C.S.M. che, pur mostrando di condividere il suesposto principio, aveva irrogato la più lieve sanzione della censura, in ragione di un apprezzamento difforme da quello del provvedimento interinale e facendo leva sulla fuoriuscita del ricorrente dalla magistratura).

    Art. 24 · Art. 100 c.p.c. · Art. 23 Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilita'

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 4 ↗

Tutte le 26 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2006 al 8 novembre 2006. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione decide a sezioni unite tolto: penali aggiunto: civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;109~art24 · fonte del testo

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