Art. 22-ter — Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari

Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 131). Fonte: art. 131, comma 1, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027»).

1. ((Il magistrato che viola i suoi doveri e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:))

  • a)((l'ammonimento;))
  • b)((la censura;))
  • c)((la perdita dell'anzianita';))
  • d)((l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;))
  • e)((la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;))
  • f)((la rimozione.)) 2. ((Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si debbono irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si applica la sanzione prevista per l'infrazione piu' grave. Quando piu' illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu' grave. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile.)) 3. ((L'ammonimento e' un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.)) 4. ((La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.)) 5. ((La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due mesi e non puo' superare i due anni.)) 6. ((La temporanea incapacita' a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo' superare i due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare.)) 7. ((La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a un terzo, se alla quarta o quinta qualifica)). 8. ((La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

Testo vigente dal 26 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175~art22ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari